UNA NUOVA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI ORMEGGIO
La materia del contratto di ormeggio è probabilmente uno degli argomenti sui quali forse più volte ci siamo soffermati all’interno di questa rubrica negli ultimi 24 anni. Si tratta certamente di un argomento che rimane sempre di attualità tanto per la sfera dei diportisti che degli operatori coinvolti.
All’interno della struttura del contratto di ormeggio la tematica che è sempre stato oggetto di discussione è come sempre la custodia dell’imbarcazione da parte della struttura portuale.
Ebbene la Corte di Cassazione è recentemente tornata sull’argomento con una interessante pronuncia in materia.
Infatti, secondo la Suprema Corte il contratto di ormeggio, a meno che tra i privati non venga sottoscritta una apposita clausola, non prevede anche la custodia. Così ha statuito l’Ordinanza n. 27294/2022. Nel caso di specie un privato era ricorso in appello di fronte al Tribunale di Napoli (n. 8671/21) contestando la omessa custodia da parte dell’operatore portuale per i danni arrecati alla propria imbarcazione. Nelle proprie motivazioni la difesa del privato aveva contesto al Tribunale di primo grado principalmente l’elevata somma corrisposta per il servizio, sostenendo pertanto che dovesse essere prevista anche la custodia.
La Cassazione è quindi ritornata sull’argomento confermando che: “Il contratto di ormeggio, pur rientrando nei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una sua struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell’altro contraente”.
Tuttavia, nel contratto di specie evidentemente così come avviene nella prassi, la custodia non era evidentemente prevista, e probabilmente vi è stata una specifica accettazione di tali limitazioni di responsabilità da parte dell’operatore in forza della doppia firma sottoscritta dal privato ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile. Il caso in esame dimostra ancora una volta la posizione della Suprema Corte in matria, evidenziando quindi che la liberalità delle parti risulta determinante ai fini delle eventuali estensioni di responsabilità da parte della struttura portuale.
Possiamo quindi in questa sede nuovamente confermare la complessità della materia che vede quasi sempre collegare il contratto sottoscritto dalle parti al regolamento del porto turistico, materia su cui ci siamo ampiamente soffermati nei mesi scorsi. In sintesi quindi, il diportista dovrebbe prima di sottoscrivere il contratto leggere con attenzione le clausole riportate all’interno dell’accordo, ma sarà anche fondamentale che studi con attenzione quanto riportato nel regolamento portuale al fine di avere una piena cognizione della propria posizione prima di apporre le proprie firme per una specifica accettazione dei reciproci obblighi.
Da quanto sopra risulta quindi quanto mai evidente l’attualità della materia su cui necessariamente bisogna tornare con periodicità, ma probabilmente in questo periodo della stagione ancora di più a causa degli eventi climatici estremi che risultano purtroppo sempre più diffusi. L’evento di Rapallo del 2018 e quanto accaduto in Florida lo scorso settembre a danno di migliaia di diportisti ne sono una prova evidente.