Proseguendo l’analisi degli aspetti giuridici relativi alla nautica da diporto, appare di fondamentale importanza approfondire il “fenomeno genetico” del settore: l’acquisto di uno yacht e i principi che ne regolano il processo evolutivo.
Affrontare tali aspetti è essenziale per fornire agli utenti una maggiore consapevolezza sui rischi, sulle conseguenze e sugli strumenti giuridici a disposizione di chi acquista un’imbarcazione nuova. Spesso, infatti, l’acquirente assimila tale operazione all’acquisto di un’automobile o di un altro bene di lusso, senza rendersi conto che l’acquisto di uno yacht è un’operazione giuridica molto più complessa. Essa si snoda in diverse fasi cruciali e si sviluppa in un arco temporale esteso, soggetto a numerose variabili. Naturalmente, maggiori sono le dimensioni dell’unità, più lunghi saranno i tempi di consegna e, di conseguenza, aumenteranno i rischi per le parti coinvolte.
Diversi fattori incidono su questo contratto: la molteplicità delle forniture, il rispetto dei cronoprogrammi e il frequente ricorso dei cantieri a subfornitori esterni. Tali variabili innalzano il livello di rischio, che risulta minore solo nei casi di cantieristica di grandi dimensioni con produzioni quasi “di serie”.
Nel mondo del diporto, specialmente nella costruzione di grandi unità “custom”, l’artigianalità prevale sulla produzione di massa (riscontrabile solo nei piccoli natanti). I tempi di realizzazione di questi yacht sono mediamente doppi rispetto a quelli di una moderna nave da crociera, il che giustifica gli elevatissimi costi finali, influenzati da decine di migliaia di ore di manodopera specializzata.
L’acquisto di una barca, che spesso avviene durante i saloni nautici, rappresenta per il diportista un momento emozionante, ma costituisce un impegno formale preciso per entrambe le parti. Data la natura “ludica” dell’oggetto, i tempi di consegna concordati vengono raramente rispettati; tuttavia, il futuro armatore tende a tollerare tali ritardi pur di entrare in possesso del mezzo. Tale tolleranza viene meno se il ritardo compromette il periodo d’uso estivo: in questi casi, l’acquirente ha diritto a un risarcimento danni (spesso pattuito tramite penali) e può richiedere il risarcimento per il danno derivante dal mancato godimento del bene, figura tipica oggetto di numerose recenti decisioni giurisprudenziali.
Sotto il profilo giuridico, l’unità in costruzione è considerata una res nova rispetto ai materiali impiegati, il che pone il problema della titolarità. Secondo la dottrina marittimista, la proprietà passa all’acquirente solo con la consegna e il pagamento del prezzo pattuito. Solitamente viene contrattualmente pattuito con i cantieri un pagamento a stati di avanzamento lavori con un saldo alla consegna ad esito positivo delle prove in mare.
In questo ambito, la volontà delle parti è “sovrana”, come stabilito anche dalla Corte di Cassazione: le modalità di pagamento e le clausole sottoscritte rivestono quindi un’importanza preminente. Va infine distinta la modalità di acquisto della proprietà: a titolo originario (acquisto direttamente dal produttore) o a titolo derivativo (compravendita di un bene usato). Nel caso di costruzione ex novo, il fenomeno è inquadrato come “specificazione”, ovvero il processo produttivo in cui le materie prime vengono trasformate per dare vita a una nuova entità: la barca.
Questi aspetti generali delineano la complessità di un’operazione economico-giuridica che analizzeremo nel dettaglio nei prossimi appuntamenti.