L’evoluzione del contratto di costruzione di uno yacht nello scenario internazionale
Ci siamo già occupati in passato di contratto di costruzione di uno yacht.
Tuttavia, alla luce della generale evoluzione del mercato internazionale che evidentemente non può rimanere estraneo ai fattori di criticità che si sono susseguiti negli ultimi anni, vedi crisi economica, pandemia, conflitti bellici ed aumento dei costi delle materie prime, risulta quindi opportuno ritornare sull’argomento.
Se prendiamo in considerazione che i tempi di costruzione di uno yacht di grandi dimensioni possono generalmente aggirarsi in 24 / 36 mesi, risulta evidente che lo scenario può radicalmente cambiare dal momento della firma del contratto ed inizio della costruzione fino al termine finale della consegna.
I fattori di rischio che si sono manifestati negli ultimi quattro anni hanno decisamente indotto le parti contraenti a valutare con molta attenzione come recepire queste nuove fattispecie negli accordi da sottoscrivere. Se da un lato l’esperienza pandemica ha “riscritto” il concetto di clausola di forza maggiore, in precedenza certamente sottostimato, l’aumento dell’inflazione, del costo delle materie prime, delle forniture da parte dei subfornitori e dello spesso ritardo nelle consegne dei componenti, ha messo in evidenza la necessità di rivisitare alcune clausole. Nello specifico si sono evidenziate di conseguenza negli scorsi anni dei ritardi nelle consegne degli yacht in costruzione proprio a causa di questi fattori non prevedibili, evidentemente non direttamente dipendenti da inadempimenti diretti da parte dei cantieri.
Per quanto concerne l’inevitabile aumento dei prezzi per le cause sopra indicate, sono state inserite nel contratto di costruzione delle apposite clausole di “aumento prezzo fornitura”, a previsione di una lievitazione dei costi finali di produzione non calcolabili al momento della firma dell’accordo. Risulta evidente che si tratta di una clausola, già inserita nei recenti contratti di compravendita, e che se da una parte va a tutelare la posizione del cantiere appaltatore, dall’altra ha generato una serie prevedibile di discussioni da parte della committenza. In alcuni casi i cantieri al fine di cercare di tutelare in qualche modo anche i propri clienti, hanno ragionevolmente inserito un tetto massimo di svalutazione in coerenza con gli indici ISTAT mensili per quanto concerne le produzioni della cantieristica italiana. Tuttavia, l’esperienza degli ultimi due anni ha dimostrato che purtroppo questi valori di indicizzazione al rialzo sono stati superati da un incontrollabile aumento di tutti i costi, manodopera compresa, dovendo necessariamente tornare a modificare le specifiche tecniche relative ai costi di produzione generale e degli acquisti esterni al cantiere, il valore dei singoli stati di avanzamento, nonché ovviamente del prezzo finale.
Molto si discute con gli operatori sul “come” cercare di arginare questo fenomeno in un certo qual modo incontrollabile, una soluzione che è stata adottata, in particolar modo nell’ultimo anno, è stata quella di prevedere una validità di questi aumenti dei prezzi purché questi rientrino entro determinati limiti minimi e massimi. In sostanza si prevede preliminarmente di consentire un aumento di determinate voci di costo, che conviene analiticamente indicare, indicandone il valore percentuale massimo accettato. E’ naturale che tali clausole piuttosto complesse ed articolate dovranno essere preparate con estrema attenzione, dovranno necessariamente prevedere una specifica accettazione, e vi dovrà essere inserita chiaramente la conseguenza che si determinerà in caso di mancato rispetto della stessa. Fino alla eventuale risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, per quanto riguarda il diritto italiano anche se spesso questi contratti sono regolati dalla legge anglosassone.
E’ evidente che si tratta di un argomento estremamente complesso, che può determinare dei mutamenti di valore per gli yacht di grandi dimensioni anche di diverse centinaia di migliaia di euro o dollari, e che pertanto dovrà essere affrontata in sede precontrattuale con grande professionalità e competenza da entrambe le parti, in quanto potrebbe essere anche solo questa fattispecie motivo di far saltare l’accordo.
Da quanto sopra detto risulta evidente quanto i contratti di costruzione di yachts necessitino, ed in questo senso mi riferisco anche ai formulari internazionali delle più autorevoli associazioni di categoria, di un radicale processo di aggiornamento alla luce di queste importanti modificazioni avvenute nel mercato globale.
Ma torneremo sul presente argomento nelle prossime settimane.