Così come avevamo anticipato nell’articolo precedente, vediamo in che cosa consiste tale procedimento partendo da quanto stabilito dall’art. 696 del codice di procedura civile.
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale.
L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Dalla lettura del testo dell’articolo emerge chiaramente la funzione di consentire la raccolta della prova in una situazione di particolare urgenza. A questo punto sorge la necessità di inquadrare tale fattispecie relativamente al mondo del diporto. Vi è certamente in primis l’ipotesi di un danno emerso sull’unità che ne pregiudichi l’utilizzo e che ne determini il così detto fermo tecnico. In pratica l’avaria è tale che ne pregiudica parzialmente o totalmente l’uso. In questo senso è evidente la differenza tra il mancato funzionamento del propulsore principale rispetto al caso in cui non semplicemente funzioni l’aria condizionata.
Altro aspetto da tenere in considerazione è la particolare destinazione d’uso della barca, e cioè se l‘unità è destinata ad uso privato, diporto puro, o è invece destinata al charter, e quindi iscritta al diporto commerciale. In questo caso è evidente che si determinerà anche una ulteriore voce di danno, definita lucro cessante. Non ultima considerazione preliminare sarà lo status della barca, e cioè se questa è stata venduta ad esempio con la garanzia comunitaria dei 24 mesi operante.
Tutte queste sono soltanto alcune delle considerazioni preliminari che dovranno essere fatte da chi intende promuovere tale procedimento, ove bisognerà ricordare che il concetto di urgenza (periculum in mora) sta nel rischio che divenga impossibile o maggiormente difficile verificare lo stato dell’unità o dei luoghi ove essa si trovi, nelle more dell’instaurazione della causa di merito o della sua maturazione fino alla fase istruttoria.
Non dobbiamo infatti dimenticare che l’accertamento tecnico preventivo (ATP) è un procedimento di natura cautelare volto ad accertare, nel contraddittorio tra le parti, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose. In tal senso è utile ricordare quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno precisato che il consulente nominato dal giudice, seppure nei limiti dell’incarico affidato e nel rispetto del contraddittorio delle parti, possa accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite… (Cass. SS.UU. n. 3086/2022).